Donne Controvento, diventa esecutiva la misura del reddito di libertà 2025: dieci milioni di euro dal Governo

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Essere donna significa troppo spesso subire violenza. Non lo dobbiamo dimenticare in vista dell’ 8 marzo, anche se la giornata internazionale della donna non si rivolge esclusivamente a chi subisce violenza.

Di questa settimana la pubblicazione, sulla gazzetta ufficiale, del nuovo bando per il reddito di libertà. Si tratta di 500 euro mensili che vanno a donne povere che escono dalla violenza e che vogliono tornare a vivere.

Il decreto è stato pubblicato dopo una complessa istruttoria,della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 dicembre 2024, che definisce i criteri e la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.

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Le risorse ripartite con il decreto ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A questi si aggiungerà, al termine della necessaria istruttoria, un ulteriore milione, strutturale, stanziato dall’ultima legge di bilancio.

Il “Reddito di libertà” è riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Si tratta di un intervento di particolare importanza, volto a sostenere l’emancipazione economica delle donne che si trovano in situazioni di violenza e che intendono fuoriuscirne. La misura è stata elevata da 400 a 500 euro pro capite mensili, per un massimo di 12 mensilità, e non è incompatibile con altre forme di sostegno, quali l’assegno di inclusione.

La domanda deve essere presentata all’INPS per il tramite degli operatori comunali del Comune di riferimento.

Il decreto prevede un regime transitorio. Le domande presentate all’INPS non accolte per incapienza dei fondi hanno infatti la priorità rispetto alle nuove domande se sono ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, dal 5 marzo al 18 aprile 2025, previa verifica da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.

A partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni di cui sopra, possono presentare domanda.

Per la presentazione delle domande i Comuni dovranno accedere al servizio on line raggiungibile sul sito www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

REQUISITI PER OTTENERE LA MISURA

Essere donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
residenti in Italia
con cittadinanza italiana, comunitaria o
extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di libertà è riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l’emancipazione economica. La condizione di povertà, legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, e’ dichiarata dal servizio

Reddito di liberta 2025 presentazione delle domande
Si prevede che stante la rideterminazione della misura del reddito di liberta’ le domande presentate all’INPS in precedenza e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto, conservano priorità a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di comprovare l’attuale sussistenza dei requisiti

Le domande ripresentate saranno liquidate dall’INPS secondo l’ordine cronologico della presentazione dell’istanza originaria nei limiti delle risorse disponibili.

Le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto e non ripresentate ai sensi del comma 1 decadono in via definitiva. Resta ferma la possibilita’ per l’interessata di presentare un’autonoma nuova domanda

ATTENZIONE il decreto precisa che decorso il termine di quarantacinque giorni e’ possibile la presentazione della domanda da parte di tutti coloro che siano in possesso dei requisiti